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TESTO:

 

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1. Disposizioni generali

TRIBUNALE SUPREMO DELLO STATO

21760 LEGGE ORGANICA 1/2004 del 28 dicembre, sulle Misure di Protezione

contro la violenza di Genere.

JUAN CARLOS I

RE DI SPAGNA

A tutti coloro che vedranno e comprenderanno la presente

sappiano che le Corti Generali hanno approvato ed io promulgo la seguente legge Organica

ENUNCIAZIONE DELLE MOTIVAZIONI

1

La violenza di genere non è un problema che riguarda la sfera privata. Al contrario, essa

rappresenta il simbolo più brutale dell’ineguaglianza esistente nella nostra società. Si tratta di una

violenza che si rivolge contro le donne per il fatto stesso d’essere tali, per essere considerate dai loro

aggressori carenti dei diritti minimi di libertà, rispetto e capacità decisionale.

La nostra Costituzione introduce nel suo articolo 15 il diritto per tutti alla vita,

all’integrità fisica e morale, senza che in nessun caso si possa essere sottomessi a torture né a pene o

trattamenti inumani o degradanti;. Inoltre, sempre secondo la nostra Carta Costituzionale, al rispetto di

questi diritti sono obbligati tutti i poteri pubblici e l’ esercizio di questi ultimi può essere regolato solo

dalla legge.

L’organizzazione delle Nazioni Unite nella IV Conferenza Mondiale del 1995 ha già

riconosciuto che la violenza contro le donne è un ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi di

eguaglianza, sviluppo e pace e che contravviene all’esercizio dei diritti umani e delle libertà

fondamentali. Inoltre, definisce la violenza come una manifestazione di relazioni di potere

storicamente diseguali tra donne ed uomini. Esiste già una definizione tecnica della sindrome della

donna maltrattata: “le aggressioni subite dalla donna producono condizionamenti socioculturali che

agiscono sul genere maschile e femminile collocando la donna in una condizione di subordinazione

nei confronti dell’uomo. Tale condizionamento si manifesta nelle tre sfere relazionali fondamentali

della persona: nella vita privata, nella relazione di coppia; nei luoghi di lavoro”

Nella realtà spagnola, le aggressioni contro le donne hanno un’incidenza particolare; infatti,

oggi, esiste una maggiore presa di coscienza grazie allo sforzo messo in atto dalle organizzazioni

femminili per lottare contro tutte le forme di violenza di genere. Non si tratta più di un “reato

invisibile”, ma di un misfatto che suscita un rifiuto collettivo ed un evidente allarme sociale.

II

I poteri pubblici non possono disinteressarsi della violenza di genere, la quale

costituisce uno degli attacchi più evidenti a diritti fondamentali come quello alla libertà,

all’eguaglianza, alla vita, alla sicurezza e alla non discriminazione che sono proclamati nella

nostra Costituzione. Questi stessi poteri pubblici, in osservanza del Titolo 9.2 della

Costituzione, hanno l’obbligo d’adottare azioni positive e sorvegliare affinché questi diritti

 

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siano reali ed effettivi, rimovendo gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro

realizzazione.

Negli ultimi anni si sono sviluppati, nel diritto spagnolo, miglioramenti in materia di

lotta contro la violenza di genere quale: la Legge Organica 11/2003 del 26 novembre, sulle

Misure Effettive in Materia di Sicurezza dei Residenti, Violenza Domestica ed Integrazione

Sociale degli Stranieri; la legge Organica 15/2003 del 25 novembre del Codice Penale con la

quale si modifica la Legge Organica 10/1995 del 31 luglio, che regola il Decreto di Protezione

delle Vittime della Violenza Domestica; oltre alle leggi approvate da diverse Comunità

Autonome, per quanto riguarda la loro sfera di competenza. Tutte queste leggi hanno inciso

nei diversi settori civile, penale, sociale o educativo attraverso le proprie diverse norme.

Questa legge vuole accogliere le raccomandazioni degli organismi internazionali con

l’intenzione di favorire una risposta globale alla violenza esercitata contro le donne. A questo

riguardo si possono citare, tra gli altri: la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di

discriminazione contro la donna del 1979; la dichiarazione delle Nazioni Unite

sull’eliminazione della violenza contro la donna, promulgata nel dicembre del 1993

dall’Assemblea Generale; Le Risoluzioni dell’ultima Conferenza sulla Donna di Pechino nel

settembre del 1995; la Risoluzione WHA49 25 dell’Assemblea Mondiale della Sanità che ha

riconosciuto la violenza come problema prioritario della salute pubblica proclamato nel 1966

dall’OMS; il rapporto del Parlamento Europeo del luglio 1997; La Risoluzione della

Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 1997 e la Dichiarazione del 1999

nell’Anno Europeo della Lotta Contro la Violenza di Genere. Proprio recentemente la

Risoluzione n.803/2004/CE del Parlamento Europeo, con la quale si approva un programma

d’azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata contro

l’infanzia, i giovani e le donne e proteggere le vittime ed i gruppi a rischio (programma

Daphne II) ha puntualizzato in rapporto a ciò la posizione e la strategia dei rappresentanti

della cittadinanza dell’Unione

Il contenuto della presente legge abbraccia sia gli aspetti preventivi, educativi. sociali,

assistenziali e di sostegno alle vittime, sia la normativa civile che afferisce alla sfera familiare

o della convivenza, dove prevalentemente si verificano le aggressioni. Si affronta, ugualmente

in modo deciso, il sistema delle pene che devono essere comminate a tutte le manifestazioni

di violenza che questa legge regola.

La violenza di genere è inquadrata dalla Legge in modo integrale e

multidisciplinare, iniziando dal processo di socializzazione e di educazione.

La conquista dell’uguaglianza ed il rispetto della dignità umana e della libertà della

persona devono essere un obiettivo prioritario per l’intera società.

La legge prevede mezzi di sensibilizzazione e d’intervento nell’ambito educativo.

Incidendo concretamente sulle norme che regolano la pubblicità, accresce un'immagine che

rispetta l’uguaglianza e la dignità delle donne. Dà sostegno alle vittime attraverso il

riconoscimento di diritti come quello all’informazione, all’assistenza legale gratuita, ed altri

diritti di protezione sociale e sostegno economico. Definisce, pertanto, una risposta legislativa

integrale che copre sia le regole procedurali, creando nuove istanze, sia le norme penali e

civili, sostanziando ed includendo la necessaria formazione degli operatori sanitari, della

polizia e della magistratura, responsabili del reperimento delle prove e dell’applicazione della

legge.

Allo stesso modo si stabiliscono misure di sensibilizzazione ed intervento nell’ambito

sanitario per cogliere segnali e portare l’attenzione alla condizione fisica e psicologica delle

vittime, in coordinazione con altre misure d’appoggio.

Le situazioni di violenza sulla donna coinvolgono anche i minori che si trovano

nell’ambito familiare, vittime dirette o indirette di tale violenza. : La Legge contempla pure la

loro protezione, non solo per la tutela dei diritti dei minori, ma anche per garantire in forma

concreta le misure di protezione adottate nei confronti delle donne.

 

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III

La legge consta in un Titolo preliminare, cinque articoli, venti disposizioni aggiuntive,

due disposizioni transitorie, una disposizione in deroga e sette disposizioni finali.

Nel Titolo preliminare si raccolgono le disposizioni generali della Legge che si

riferiscono al suo oggetto ed ai principi che reggono la Legge.

Nel Titolo I si definiscono le misure di sensibilizzazione, l’individuazione ed

intervento in ambiti differenti. Nel campo educativo si precisano gli ordinamenti del sistema

per la trasmissione dei valori di rispetto verso la dignità delle donne e d’uguaglianza tra

uomini e donne. L’obiettivo fondamentale dell’educazione è di favorire una formazione

integrale che favorisca un’educazione completa che permetta di formare la propria identità, in

modo di costruire una concezione della realtà che integri, allo stesso tempo, la conoscenza e la

valorizzazione etica della stessa.

Nell’Educazione Secondaria s’introduce l’educazione dell’eguaglianza tra uomini e

donne e contro la violenza di genere come contenuto curricolare aggiungendo in tutti i

Consigli Scolastici un nuovo membro che promuova misure educative a favore

dell’uguaglianza e contro la violenza contro la donna.

Nel campo della pubblicità, questa dovrà rispettare la dignità delle donne ed il loro

diritto ad un’immagine non stereotipata, né discriminatoria, sia che la donna intervenga nei

mezzi di comunicazione pubblici che in quelli privati. D’altra parte, è modificata l’azione

d’interruzione o di rettifica della pubblicità autorizzando l’attività delle istituzioni che

lavorano a favore dell’uguaglianza tra uomini e donne.

Nell’ambito sanitario si prevedono attività d’individuazione precoce ed appoggio

assistenziale alle vittime, così come l’applicazione di protocolli sanitari di fronte alle

aggressioni derivate dalla violenza oggetto di questa Legge, che saranno rimessi ai Tribunali

corrispondenti per di avviare il procedimento giuridico.

Nel Titolo II, relativo ai diritti delle donne vittime della violenza, nell’articolo1 si

garantisce il diritto dell’accesso all’informazione ed all’assistenza sociale integrata, tramite i

servizi di cura permanente, urgente e con specializzazione di prestazioni di

multidisciplinarietà professionale. Con lo scopo di potere coadiuvare all’inizio di tali servizi,

si costituirà un fondo al quale possono accedere le Comunità Autonome, in osservanza dei

criteri oggettivi che si definiranno nella rispettiva Conferenza di Settore.

Allo stesso tempo, si riconosce il diritto all’assistenza legale gratuita al fine di

garantire quelle vittime con mezzi economici insufficienti per ricorrere all’assistenza legale in

tutti i processi e procedimenti in rapporto alla violenza di genere e in cui esse siano parte,

assumendo una medesima direzione legale la loro assistenza in tutti i processi. La norma si

estende ai pregiudicati in caso di morte della vittima.

S’istituiscono, inoltre, mezzi di protezione nell’ambito sociale, modificando il Decreto

Legislativo Reale, 1/1995, del 24 marzo, con il quale si approva il testo rettificato della Legge

dello Statuto dei Lavoratori per giustificare l’assenza dal posto di lavoro delle vittime della

violenza di genere, rendere possibile la loro mobilità geografica, la sospensione con riserva

del posto del lavoro o la cessazione del contratto.

Con lo stesso intento, si prevedono misure d’appoggio per le funzionarie pubbliche

che subiscono forme di violenza combattute da questa Legge.,modificando i disposti

corrispondenti della legge 30/1984, del 2 agosto, delle Misure per la Riforma delle Funzione

Pubblica.

Si regolano, parimenti, le misure d’appoggio economico, modificando il Decreto

Legislativo Reale 1/1994 del 20 giugno, con il quale si approva il testo emendato della Legge

 

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Generale della Sicurezza Sociale, con la quale le vittime della violenza di genere hanno

diritto alla situazione legale di revoca quando risolvono o cessano volontariamente il loro

contratto di lavoro.

Per garantire alle vittime della violenza di genere con scarsità di mezzi economici

qualche aiuto sociale, nell’eventualità in cui sia valutato che la vittima, a causa dell’età,

mancanza di preparazione generale specializzata e circostanze sociali non perviene ad un

miglioramento sostanziale del suo posto di lavoro, si prevede la sua partecipazione al

programma d’azione creato specificamente per l’inserimento professionale. Questi aiuti, che

si proporzioneranno in relazione dell’età e responsabilità familiari della vittima, hanno come

obiettivo principale quello di fornire qualche minimo aiuto economico di sussistenza che le

permetta di rendersi indipendente dall’aggressore. Tali aiuti saranno compatibili con quelli

previsti dalla Legge 36/1995 del 11 dicembre sugli Aiuti e Assistenza alle Vittime di Delitti

Violenti e Contro la Libertà Sessuale. Nel Titolo III relativo alla Tutele Istituzionale, si

procede alla creazione di due organi amministrativi. Nel primo, la Commissione Governativa

Speciale contro la Violenza contro la Donna nel Ministero del Lavoro ed Affari Sociali alla

quale competerà, tra le altre funzioni, di proporre la politica del Governo in relazione alla

violenza sulla donna, coordinare e sviluppare tutte le azioni che si realizzino in questa materia

e dovranno necessariamente comprendere tutti quegli interventi che rendano effettiva la

garanzia dei diritti delle donne. Si crea anche l’Osservatorio Statale sulla Violenza contro la

Donna, come organo collegiale del Ministero del Lavoro ed Affari Sociali, e che come

principali funzioni, dovrà servire come studio minuzioso della situazione e l’evoluzione della

violenza contro la donna, così come consigliare c collaborare con il Delegato

nell’elaborazione delle proposte e delle misure per rimuovere questo tipo di violenza.

Nel Titolo IV la Legge introduce norme di natura penale, mediante le quali si vuole

includere, nell’ambito delle lesioni di tipo aggravate, una risoluzione che incrementi la

sanzione penale, nel caso in cui la lesione sia procurata contro di chi sia o sia stata la moglie

dell’attore, o donna che sia o sia stata legata a lui da un’analoga relazione affettiva, anche

senza convivenza. Si condanneranno anche le coercizioni e le minacce lievi di qualunque

categoria commesse contro le donne su nominate.

La legge desidera dare una risposta ferma ed inflessibile ai cittadini, ai collettivi di

donne e specialmente a coloro che subiscono questo tipo di aggressioni.

Nel Titolo V si stabilisce ciò che è chiamata la Tutela Giuridica per garantire un

trattamento adeguato ed efficace della situazione giuridica, familiare e sociale delle vittime

della violenza di genere nelle relazioni intrafamiliari.

Dal punto di vista giuridico, ci troviamo davanti ad un fenomeno complesso in cui è

necessario intervenire sulle diverse prospettive giuridiche, e che bisogna affrontare fin dalle

norme procedurali e sostanziali fino alle disposizioni relative all’attenzione verso vittime,

intervento possibile solo attraverso una legislazione specifica.

Una legge per la prevenzione e rimozione della violenza sulla donna deve essere una

legge che raccolga normative processuali che acconsentano procedimenti agili e riassuntivi

come nel dispositivo della Legge 27/2003 del 31 luglio, che combina pure, negli ambiti civili

e penali, misure di protezione delle donne e dei loro figli, così come le misure conservative

che possono essere eseguite in modo urgente.

La normativa civile attuale, civile, penale, pubblicitaria, sociale ed amministrativa

presenta varie lacune che si spiegano essenzialmente con il fatto che questa questione non è

stata mai l’oggetto di una risposta complessiva e multidisciplinare. Dal punto di vista penale,

la risposta non può mai ipotizzare un nuovo aggravio per le donne.

Per quanto riguarda le misure giuridiche adottate per garantire un trattamento adeguato

ed efficace della situazione legale, familiare e sociale delle vittime della violenza nelle

relazioni intrafamiliari, sono le seguanti: in conformità alla tradizione giuridica spagnola, si è

 

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scelto per una formula di specializzazione, nell’ordine penale, dei magistrati d’istruzione

creando Tribunali di Violenza contro la Donna ed escludendo la possibilità della creazione di

un nuovo ordine giuridico o di fare assumere competenze penali dai Giudici civili. Questi

tribunali s’incaricheranno dell’istruzione e, secondo i casi, del giudizio delle cause penali in

materia della Violenza contro le Donne, delle sentenze delle cause civili in modo che le une e

le altre siamo aggetti, in prima istanza, di un trattamento procedurale nella stessa sede.

Si garantisce, inoltre, la mediazione del dovuto processo penale nell’intervento della

procedura penale adeguata ai diritti umani fondamentali del presunto colpevole senza, però,

ridurre al minimo le possibilità legali che questa Legge possiede per assicurare una protezione

più estesa, più immediata ed efficace della vittima così come gli aiuti per evitare le

reiterazioni dell’aggressione o l’incremento della violenza

Rispetto alla norma espressa per le misure di protezione che potrà adottare il Giudice

della violenza di genere si è deciso di scegliere. un’inclusione totale, giacché non è ripresa

come misure conservative della Codice di Procedura penale, che è il solo a regolare il divieto

di residenza e quella di presentarsi in un luogo specificato per i reati specificati nell’articolo

57 del Codice Penale (articolo 544 bis LECRim1 , introdotto dalla Legge O. 14/1999). Si è

deciso, inoltre, di scegliere la determinazione temporale delle misure (nel caso di misure

conservative) permettendo al Giudice di garantire la protezione delle vittime sino alla fine del

processo.

La Legge prevede delle norme che riguardano il Ministero della Giustizia attraverso la

creazione della figura del Magistrato contro la Violenza verso la Donna, incaricato alla

supervisione del Ministero della Giustizia per questa materia, così come attraverso la

creazione di una sezione equivalente presso ogni Avvocatura dei Tribunali Superiori di

Giustizia e dei Tribunali Provinciali della Violenza contro le Donne

Nei suoi dispositivi supplementari, la Legge effettua una profonda riforma dell’ordine

giuridico con lo scopo di adattare le norme in vigore al quadro introdotto dal presente testo.

Una parte della riforma integrale è stata portata avanti mediante la modificazione delle

normative esistenti. Con quest’intenzione, i dispositivi supplementari sviluppano i

provvedimenti previsti negli articoli, integrandoli, direttamente, tuttavia, alla legislazione

riguardante l’insegnamento, la pubblicità, il lavoro, la sicurezza sociale e la funzione

pubblica. Tali disposizioni concernono, particolarmente, il riconoscimento delle pensioni e la

dotazione del Fondo previsto in questa Legge per favorire l’assistenza sociale completano alle

vittime della violenza di genere.

Nelle sue disposizioni finali, infine, la presente Legge include le abilitazioni

necessarie per lo sviluppo delle sue direttive.

1 Legge di Procedura Criminale NDT

 

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TITOLO PRELIMINARE

Articolo 1. Oggetto della legge

1) La presente Legge ha come oggetto l’azione contro la violenza, che come

manifestazione della discriminazione, della situazione d’ineguaglianza e di relazioni di

potere degli uomini verso le donne, è esercitata su queste ultime da coloro che sono o

sono stati loro congiunti oppure da coloro che sono o sono stati legati a queste ultime

da una relazione affettiva analoga, incluso i casi d’assenza di coabitazione.

2) Questa Legge stabilisce le norme di protezione completa il cui scopo è prevenire,

sancire, e sradicare tale violenza e prestare assistenza alle sue vittime.

3) La violenza di genere alla quale fa riferimento questa legge comprende ogni azione di

violenza fisica e psicologica, compreso le aggressioni contro la libertà sessuale, le

minacce, le costrizioni o la privazione arbitraria della libertà.

Articolo 2. Principi rettori

Questa Legge si articola in un insieme integrale di normative finalizzate al conseguimento dei

seguenti obiettivi:

a) Rinforzare le misure di sensibilizzazione cittadina di prevenzione dando ai poteri

pubblici strumenti efficaci nell’ambio educativo, dei servizi sociali, pubblicitari e mediatici.

b) Convalidare i diritti delle donne vittime della violenza di genere, reclamabili presso le

Amministrazioni Pubbliche assicurando così un accesso rapido, trasparente ed efficace ai

servizi istituiti a tale scopo.

c) Per raggiungere i minimi richiesti dagli obiettivi della Legge, rafforzare i servizi sociali

d’informazione, d’attenzione, di soccorso, d’appoggio e di recupero integrale, in modo da

stabilire un sistema che permetta il coordinamento più efficace possibile dei servizi stabiliti a

tale scopo.

d) Garantire i diritti nell’ambito professionale e della funzione pubblica che conciliino le

esigenze della relazione professionale e dell’impiego pubblico con le situazioni di quelle

lavoratrici o funzionarie che subiscono la violenza di genere.

e) Garantire i diritti economici alle donne vittime della violenza di genere al fine di

facilitare la loro integrazione sociale.

f) Stabilire un sistema integrato di tutela istituzionale in cui l’Amministrazione Generale

dello Stato, attraverso la Delegazione Speciale del Governatore contro la violenza verso le

donne, in collaborazione dell’Osservatorio dello Stato sulla violenza contro le donne, spinga

alla creazione di politiche pubbliche volte ad offrire una tutela alle vittime della violenza

contemplata dalla presente Legge.

g) Rinforzare il quadro penale e procedurale in vigore per arrivare ad una protezione

integrale per le vittime della violenza di genere, dalle richieste giuridiche.

h) Coordinare le risorse e gli strumenti in ogni genere dei differenti poteri pubblici per

assicurare la prevenzione dei fatti di violenza di genere e, nei casi eclatanti, la sanzione

adeguata ai responsabili del reato.

i) Promuovere la collaborazione e la partecipazione degli organismi, delle associazioni ed

organizzazioni che operano nella società civile contro la violenza di genere.

j) Promuovere la specializzazione delle collettività professionali che intervengono nel

processo d’informazione, attenzione e di protezione delle vittime.

k) Garantire il principio di trasversibilità delle misure in modo che si tenga conto,

nell’applicazione di queste, dei bisogni e delle domande specifiche di tutte le donne vittime

della violenza di genere.

 

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TITOLO 1

Misure di sensibilizzazione, prevenzione ed individuazione

Articolo 3. Piani di sensibilizzazione

1) Immediatamente dopo l’entrata in vigore di questa Legge, il Governatore di Stato,

con la necessaria dotazione di bilancio, avvierà un Piano Nazionale di

Sensibilizzazione e Prevenzione della violenza di genere che comprenderà almeno

i seguenti aspetti:

Questo Piano introdurrà sulla scena sociale le nuove scale di valori fondati sul

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, dell’uguaglianza tra uomini e

donne, così come sull’esercizio della tolleranza e della libertà nel quadro dei

principi democratici di coabitazione, tutto ciò nella prospettiva delle relazioni di

genere.

S’indirizzerà tanto agli uomini che alle donne, con un lavoro comunitario e

interculturale.

Prevedrà ad un vasto programma d’educazione complementare e di riordinamento

dei professionisti che intervengono in queste situazioni.

Sarà controllato da una Commissione d’ampia rappresentatività che sarà creata in

un tempo massimo di un mese in cui si garantisca la presenza delle persone

interessate, delle istituzioni, dei professionisti e di coloro che hanno un ruolo di un

prestigio sociale riconosciuto e che attiene alla trattamento di questi temi.

2) I poteri pubblici promuovono ugualmente, tra le loro competenze, specifiche

campagne d’informazione e di sensibilizzazione al fine di prevenire la violenza di

genere.

3) Le campagne d’informazione e di sensibilizzazione su questa forma di violenza

saranno attuate in modo da garantire l’accesso delle persone handicappate.

CAPITOLO 1

Nell’ambito educativo

Articolo 4 . Principi e valori del sistema educativo

1) Il sistema educativo spagnolo comprenderà , nei suoi obiettivi di formazione

al rispetto dei diritti e libertà fondamentali, dell’uguaglianza tra uomini e

donne , insieme all’esercizio della tolleranza e della libertà nell’ambito del

principi democratici di coabitazione Il sistema educativo spagnolo integrerà

ugualmente , nei suoi principi di qualità, la soppressione degli ostacoli che

ostacolano la piena uguaglianza tra uomini e donne, e la formazione mirata a

prevenire i conflitti ed a risolverli in modo pacifico.

2) L’Educazione infantile contribuirà a sviluppare nei bambini l’apprendimento

alla comprensione ed al rispetto dell’uguaglianza tra i sessi.

3) L’Educazione Primaria contribuirà a sviluppare le capacità degli allievi ad

acquisire capacità che permettano di risolvere pacificamente i conflitti.

 

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4) L’Educazione Secondaria Obbligatoria contribuirà a sviluppare la capacità

degli allievi a stabilire relazioni pacifiche tra loro ed a conoscere, apprezzare

e rispettare l’uguaglianza tra uomini e donne.

5) L’Educazione secondaria superiore (Bachikereto) e la Formazione

professionale contribuiranno a sviluppare la capacità degli allievi di

consolidare la loro maturità personale, sociale e morale che permetterà

d’agire in modo responsabile ed autonomo, d’analizzare e valutare

criticamente le ineguaglianze di genere tra i sessi ed a incoraggiare la vera

uguaglianza tra uomini e donne .

6) L’insegnamento per adulti includerà, nei suoi obiettivi, lo sviluppo d’attività

destinate alla risoluzione pacifica dei conflitti ed alla promozione del rispetto

della dignità delle persone e uguaglianza tra uomini e donne.

7) Le Università includeranno ed incoraggeranno a tutti i livelli accademici e su

di un asse traversale, la formazione, insegnamento e la ricerca in una

situazione d’uguaglianza dei sessi e della non-discriminzione.

Articolo 5. Scolarizzazione immediata in caso di violenza di genere.

Le Amministrazioni competenti dovranno prevedere la scolarizzazione

immediata dei figli che siano disturbati da un cambiamento di residenza dovuto ad atti

di violenza di genere.

Articolo 5: Promozione dell’uguaglianza

Nell'intento di garantire l’effettiva uguaglianza tra uomini e donne, le

Amministrazioni educative baderanno a sopprimere gli stereotipi sessisti o

discriminatori in tutti i materiali educativi ed a promuovere il valore uguale degli

uomini e delle femmine.

Articolo 7. Formazione iniziale e permanente dei professori

Le Amministrazioni educative adotteranno misure necessarie perché i piani di

formazione iniziale permanente dei professori includano una formazione specifica in

materia d’uguaglianza al fine d’assicurarsi il loro accesso alle conoscenze e le tecniche

necessarie per applicare:

a) L’educazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uguaglianza tra

uomini e donne come dell’esercizio della tolleranza e della libertà nel quadro dei

principi democratici di coabitazione:

b) L’educazione nella prevenzione dei conflitti e nella risoluzione pacifica di questi

ultimi, in tutti gli aspetti della vita personale, familiare e sociale.

c) La deduzione precoce della violenza nella sfera familiare, in particolare delle donne e

dei figli e delle figlie.

d) L’incoraggiamento delle capacità che portino all’esercizio dei diritti e degli obblighi

uguali da parte delle femmine ed uomini, nell’ambito pubblico che privato, e la

corresponsabilità di questi ultimi nella sfera familiare.

Articolo 8, Partecipazione ai Consigli Scolastici

Saranno adottate misure necessarie per assicurarsi che i Consigli Scolastici promuovano

l’adozione di misure educative incoraggiando la reale ed effettiva uguaglianza tra uomini e

donne. Con questo scopo ci si garantirà la rappresentanza, in seno al Consiglio Scolastico

 

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dello Stato dell’Istituto della Donna e delle organizzazioni che difendono l’interesse delle

donne che saranno presenti nell’insieme del territorio nazionale.

Articolo 9. Intervento dell’ispezione educativa

I servizi d’ispezione educativa vigileranno sul rispetto e sull’applicazione nel sistema

educativo dei principi e dei valori enunciati in questo capitolo che mirano ad incoraggiare

uguaglianza tra uomini e donne.

CAPITOLO II

Nel settore della pubblicità e dei mezzi di comunicazione

Articolo 10. Pubblicità illecita

In conformità alle disposizioni della Legge generale della pubblicità (Legge 34/1988

dell’11 novembre) si considera illecita la pubblicità che utilizza l’immagine della donna in

modo vessatorio o discriminatorio.

Articolo 11

L’organismo pubblico incaricato di vigilare affinché i mezzi audiovisivi adempiano i

loro impegni prenderà misure necessarie per garantire un modo di trattare la donna conforme

ai principi ed ai valori costituzionali, senza pregiudizio dalle azioni che potrebbero

intraprendere altri organismi.

Articolo 12. Titolari dell’azione d’interruzione e della rettificazione

La Delegazione Speciale del Governo Contro la Violenza sulla donna, Istituto della

Donna o l’organo equivalente d’ogni Comunità Autonoma, il Ministero di Giustizia e le

associazioni che hanno per unico obiettivo la difesa egli interessi della donna, saranno

autorizzati ad esercitare davanti ai Tribunali l’azione d’interruzione della pubblicità illecita a

causa di trattamento vessatorio dell’immagine della donna nei termini della Legge generale

sulla pubblicità 34/1988, dell’11 novembre.

Articolo 13. Mezzi di comunicazione

1) Le Amministrazioni pubbliche vigileranno sulla stretta applicazione della

legislazione in ciò che riguarda la protezione e la tutela dei diritti fondamentali, e

daranno un’attenzione particolare alla rimozione degli atteggiamenti che

favoriscano la situazione di disuguaglianza della donna in tutti i mezzi di

comunicazione sociale in conformità alla legislazione in vigore.

2) L’amministrazione pubblica promuoverà accordi d’autoregolazione che

dispongano di meccanismi efficaci di controllo preventivo e di risoluzione

extragiudiziaria delle controverse che contribuiscano al completamento

dell’applicazione della legislazione pubblicitaria.

Articolo14.

 

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I mezzi di comunicazione incoraggiano la protezione e la tutela dell’uguaglianza tra

uomini e donne ed eviteranno ogni discriminazione tra loro.

La diffusione dell’informazione relativa alla violenza verso la donna garantirà,

grazie all’obbiettività informativa corrispondente, la difesa dei diritti dell’uomo, la libertà e

dignità delle donne vittime di violenze e i loro figli e figlie. Si avrà una considerazione

particolare al trattamento grafico delle informazioni.

CAPITOLO III

Nell’ambito sanitario

Articolo 19. Sensibilizzazione e formazione

1) Le Amministrazioni sanitarie, in seno al Consiglio In territoriale del Sistema

Nazionale della Salute, incoraggeranno e sosteranno le azioni degli operatori

sanitari riguardo alla rivelazione precoce della violenza di genere e proporranno

le misure che ritengono necessarie al fine di ottimizzare il contributo del settore

sanitario nella lotta contro questo tipo di violenza.

2) In particolare svilupperanno programmi di sensibilizzazione e formazione

continua del personale sanitario con lo scopo di migliorare e promuovere la

diagnosi precoce., l’assistenza e la riabilitazione della donna nelle situazioni di

violenza di genere contro le donne.

3) Le Amministrazioni educative competenti garantiranno l’introduzione, nei

contenuti curriculari delle licenze e nei diplomi e degli studi, così come i

programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie, contenuti

orientati alla formazione, alla prevenzione, alla diagnosi precoce, all’intervento

ed al sostegno delle vittime di questa forma di violenza.

4) I Piani Nazionali della Sanità corrispondenti prevedranno ad avere un capitolo

che tratti la prevenzione e l’intervento integrato nel caso di violenza di genere.

TITOLO II

I diritti delle donne vittime della violenza di genere

CAPITOLO 1°

Diritto all’informazione, all’assistenza sociale integrale e all’assistenza legale gratuita

Articolo 17. Garanzia dei diritti delle vittime

Tutte le donne vittime della violenza di genere, indipendentemente dalla loro origine,

religione o d’ogni altra condizione o circostanza personale o sociale, vedranno garanti i diritti

riconosciuti da questa Legge.

 

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1) L’informazione, l’assistenza sociale integrale e l’assistenza legale alle vittime della

violenza di genere, nei termini previsti in questo capitolo, contribuiscono ad assicurare

la realtà e l’efficacia dei loro diritti costituzionali all’integrità fisica e morale, alla

libertà ed alla sicurezza così come all’eguaglianza e alla non-discriminazione per le

ragioni di genere.

Articolo 19. Diritto all’informazione.

1) Le donne vittime della violenza di genere hanno il diritto di ricevere le

informazioni complete ed un’assistenza adatta alla loro situazione personale

attraverso i servizi, le organizzazioni o gli uffici di cui potranno disporre le

Amministrazioni pubbliche.

Queste informazioni comprenderanno le misure previste in questa Legge riguardo

alla loro protezione e loro sicurezza ed i diritti d’aiuto, compreso anche le

informazioni relative al luogo della prestazione dei servizi d’attenzione, di

soccorso d’appoggio e di recupero integrale.

2) Con l’aiuto di mezzi necessari, si garantirà che le donne handicappate vittime della

violenza di genere abbiano accesso completo alle informazioni sui loro diritti e

sulle risorse esistenti. Queste informazioni dovranno essere date in un forma

accessibile e comprensibile alle persone handicappate come il linguaggio dei segni

o altre modalità od opzioni di comunicazione, compresi i sistemi alternativi ed

aumentativi.

3) Si stabiliranno parimenti per mezzi necessari in modo che le donne vittime della

violenza di genere che, a causa delle loro circostanze personali e sociali, potranno

avere maggiori difficoltà ad avere un accesso completo all’informazione si vedano

garantito l’effettivo esercizio delle prestazioni e alla multi- disciplinarietà

professionale.

Articolo 19. Diritto all’assistenza sociale integrale.

1) Le donne vittime della violenza di genere hanno diritto ai servizi sociali d’attenzione,

di soccorso e d’accoglienza e di recupero integrale. Le organizzazioni di questi servizi

gestiti dalle Comunità Autonome e gli Organismi locali risponderanno ai principi

d’attenzione permanente, d’azione urgente, di specializzazione delle prestazioni e d

multidisciplinarietà professionale.

2) L’attenzione multidisciplinare comprenderà essenzialmente:

a) L’informazione delle vittime.

b) L’attenzione psicologica.

c) Il sostegno sociale.

d) Il supporto alle richieste concernenti i diritti della donna

e) L’inquadramento educativo dell’unità familiare.

f) La formazione preventiva sui valori d’eguaglianza orientata sullo sviluppo

personale e sulle acquisizioni degli atteggiamenti destinati alla risoluzione non

violenta dei conflitti.

g) L’appoggio in materia di formazione e d’inserimento professionale.

3) I servizi adotteranno le formule organizzative che garantiscano l’effettività dei principi

indicati considerando della specializzazione del personale, per le sue caratteristiche di

convergenza ed integrazioni d’azioni, garantiscono l’efficacia dei principi indicati.

4) Questi servizi interneranno in modo coordinato ed in collaborazione con i Corpi di

Sicurezza, dei Giudici per la Violenza contro le Donne, i servizi sanitari e delle

 

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istituzioni incaricate di prestare assistenza legale alle vittime, presenti sul territorio

geografico corrispondente. Questi servizi potranno domandare al Giudice di adottare

misure urgenti che richiedono necessarie.

5) I minori che si trovano sotto l’autorità parentale o sotto la custodia della persona

aggredita avranno analogamente il diritto all’assistenza sociale integrale attraverso gli

stessi servizi sociali. A quest’effetto, il personale dei servizi sociali dovrà includere

persone dovutamente formate per occuparsi dei minori con lo scopo di prevenire ed

evitare efficacemente le situazioni che possono provocare danni psichici e fisici ai

minori che vivono nelle sfere familiari dove avviene la violenza di genere.

6) Gli strumenti e la procedure di cooperazione tra l’amministrazione Generale dello

Stato e l’Amministrazione delle Comunità Autonome nelle materie regolate in

quest’articolo includeranno impegni di compartecipazione, da parte

dell’Amministrazione Generale dello Stato per apportare risorse finanziarie destinate

specificamente alla prestazione dei servizi.

7) Gli organismi d’eguaglianza orienteranno e valuteranno i programmi e le azioni messe

in opera e formuleranno raccomandazioni per migliorarli.

Articolo 20. Assistenza legale

1) Le donne vittime della violenza di genere che proveranno la mancanza di risorse

necessarie per ricorrere alla giustizia, ai termini della Legge 1/1996, del 10 febbraio,

sull’Assistenza Legale gratuita, avranno diritto di farsi difendere e rappresentare

gratuitamente da un Avvocato e Procuratore in tutte le procedure amministrative che

saranno causate direttamente o indirettamente dalla violenza subita. In questo caso la

difesa della vittima sarà assunta da un’unica direzione legale. Questo diritto si

applicherà anche agli aventi diritto in caso di decesso della vittima. In ogni modo, la

difesa legale gratuita e specializzata sarà garantita immediatamente per tutte le vittime

della violenza di genere che la domanderanno, senza pregiudizio di fatto- In caso che

le vittime non si vedessero riconoscere, in seguito, il diritto all’assistenza legale

gratuita, dovranno versare all’avocato gli onorari corrispondenti al suo intervento.

2) Ad ogni modo, quando si tratta di garantire la difesa e l’assistenza legale alle vittime

della violenza di genere, si applicheranno le disposizioni descritte nella Legge 1/1996,

del 10 gennaio, sull’assistenza legale gratuita.

3) Qualora siano necessari corsi di specializzazione per l’esercizio dell’assistenza legale,

gli Ordini degli Avvocati assicureranno una formazione specifica che favorisca

l’esercizio professionale di una difesa efficace in materia di violenza di genere.

4) Gli Ordini degli Avvocati prenderanno le misure necessarie per designare

urgentemente un avvocato incaricato d’ufficio nelle procedure aperte per causa

violenza di genere.

CAPITOLO II

Diritti al lavoro e prestazioni della sicurezza sociale

Articolo 21. Diritti al lavoro e della Sicurezza Sociale

1) La lavoratrice vittima della violenza di genere avrà diritto, nei termini previsti dallo

Statuto dei Lavoratori, alla riduzione o alla riorganizzazione dei suoi tempi di lavoro,

alla mobilità geografica, al cambiamento della sede di lavoro, alla sospensione del

rapporto di lavoro con mantenimento del posto e della risoluzione del contratto di

lavoro.

 

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2) La sospensione o della risoluzione del contratto di lavoro. Previsti nel paragrado

precedente daranno luogo ad una situazione legale di disoccupazione negli assunti

previsti nella Legge Generale della Sicurezza Sociale. Il tempo di sospensione sarà

considerato come un periodo di contribuzione effettiva agli effetti delle prestazioni di

Sicurezza sociale e disoccupazione.

3) Le imprese che concludono contratti interinali per rimpiazzare le lavoratici vittime

della violenza di genere che abbiano sospeso il loro contratto di lavoro o che abbiano

esercitato il loro diritto alla mobilità o al cambiamento della sede di lavoro, avranno

diritto ad un bonifico di 100% delle quote patronale alla Sicurezza Sociale per le

contingenze comuni, durante sei mesi in caso di mobilità geografica o cambiamento di

sede di lavoro. La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice avverrà alle condizioni

esistenti al momento della sospensione del contratto di lavoro.

4) assenze o la mancanza di puntualità al lavoro provocate dalla situazione psichica o

psicofisica derivanti dalla violenza di genere saranno considerate giustificate su

decisione dei servizi d’attenzione o, secondo i casi, dei servizi di sanità, ammesso che

queste assenze siano comunicate al più presto possibile dalla lavoratrice all’impresa.

5) Le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e che cessino la loro attività per

rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto all’assistenza sociale integrata,

beneficeranno di una sospensione del versamento dei contributi per un periodo di sei

mesi, che saranno considerati come contributi reali agli effetti della prestazione della

Sicurezza Sociale. La loro situazione sarà, .inoltre, parificata a quella di una

lavoratrice attiva.

Agli effetti delle disposizioni del paragrafo precedente, si prenderà una base di contributi

equivalenti alla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti alla sospensione

dell’obbligo della contribuzione.

Articolo22. Programma specifico d’impiego

Nel quadro del Piano d’Impiego del Regno di Spagna, si includerà un programma

d’azione specifico per le vittime della violenza di genere iscritte come disoccupate.

Questo programma comprende misure volte a favorire l’inizio di una nuova attività

indipendente.

Articolo 23. Accreditamento delle situazioni di violenza di genere esercitata sopra le

lavoratrici

Le situazioni di violenza che danno luogo al riconoscimento dei diritti previsti in

questo capitolo, saranno legittimate attraverso l’ordine di protezione emesso a favore della

vittima. Questa situazione potrà essere legittimata anche, a titolo eccezionale, dal

rapporto del Ministero della Giustizia che indica l’esistenza d’indicazioni secondo le quali

la richiedente è vittima della violenza di genere, in attesa dell’emissione dell’ordinanza di

protezione.

 

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CAPITOLO III

Diritti delle funzionarie pubbliche

Articolo 24. Ambito dei diritti

La funzionaria vittima della violenza di genere avrà diritto alla riduzione o alla

ristrutturazione dei tempi di lavoro, alla mobilità geografica, al cambiamento della sede di

lavoro, e la messa a disposizione nei termini previsti dalla legislazione specifica.

Articolo 25. Giustificazione delle assenze dal lavoro

Le assenze totali o parziali al lavoro dovute alla situazione psichica o psicofisica

derivanti dalla violenza di genere subite da una donna funzionaria saranno considerate

giustificate nei termini determinati dalla legislazione specifica.

Articolo 26. Giustificazione delle situazioni di violenza di genere esercitata verso le

funzionarie.

L’individuazione delle circostanze che danno luogo al riconoscimento dei diritti di

trasferimento della sede di lavoro, la riduzione o la riorganizzazione dei tempi di lavoro e

la messa a disposizione avverrà secondo i termini stabiliti all’articolo 23.

CAPITOLO IV

Diritti economici

Articolo 27. Aiuti sociali

1) Quando le vittime della violenza di genere percepiscono rendite superiori, nel computo

mensile, di una base minima. al 75% del salario minimo interprofessionale, esclusa la

parte proporzionale di due stipendi straordinari, queste riceveranno un aiuto versato in

un unico pagamento, sempre che si ritenga che, a causa della loro età, della mancanza di

preparazione generale o specializzata e delle circostanze, le vittime avranno difficoltà

particolari per ottenere un impiego e che, per questa ragione, non parteciperanno ai

programmi d’impiego per facilitare la sua inserimento professionale.

2) L’ammontare di quest’aiuto sarà l’equivalente di sei mesi del sussidio di

disoccupazione. Se la vittima sella violenza esercitata contro la donna si è vista

riconosciuto ufficialmente un handicap di grado uguale o superiore del 33%,

l’ammontare di 12 mesi del sussidio di disoccupazione.

3) Questi aiuti, finanziati attraverso i bilanci generali dello Stato, saranno concessi dalle

Amministrazioni Autonome competenti in materia dei servizi sociali. Per la trasmissione

del procedimento di concessione, bisogna includere il rapporto del Servizio Pubblico per

l’Impiego relativo alla previsione che, per le circostanze previste dal comma 1° di

quest’articolo, l’applicazione del programma d’impiego non avrà l’incidenza reale sul

miglioramento della capacità d’impiego della vittima.

4) Nel caso in cui la vittima abbia responsabilità familiare, l’ammontare dell’aiuto potrà

arrivare l’equivalente di un periodo di 18 mesi di sussidio o di 24 mesi, se alla vittima o

 

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uno dei membri della famiglia che convive con lei è stato un handicap uguale o

superiore al 33% nei termini che stabiliranno le disposizioni di sviluppo della presente

Legge.

5) Questi aiuti saranno compatibili con tutti i contributi previsti dalla Legge 35/1995,

dell’11 dicembre, relativa agli aiuti e all’assistenza alle vittime dei reati violenti contro

la libertà sessuali.

Articolo 28. Accesso all’alloggio e alle residenze pubbliche per anziani

Le donne vittime della violenza di genere saranno considerate collettivi prioritari

nell’accesso alle abitazioni protetti ed alle residenze pubbliche per anziani nei termini che

la legislazione applicativa determinerà.

TITOLO III

La tutela costituzionale

Articolo 29. La Delegazione Speciale del Governo contro la violenza sulla Donna

1) La Delegazione Speciale del Governo contro la violenza sulla Donna, collegato al

Ministero del Lavoro e degli Affari Pubblici, formulerà le politiche pubbliche che il

Governo realizzerà in materia di violenza di genere. Dirigerà e darà impulso a tutte le azioni

da realizzare in questo campo e lavorerà coordinandosi con le Amministrazioni competenti

in materia.

2) Il titolare della Delegazione Speciale del Governo contro la violenza sulla Donna sarà

autorizzato ad intervenire presso gli organi giudiziari nella difesa dei diritti e degli interessi

disciplinati da questa Legge collaborando e coordinandosi con le Amministrazioni

competenti in materia.

3) Si determineranno attraverso regolamenti il ruolo e le funzioni concrete del titolare della

Delegazione Speciale del Governo contro la violenza sulla Donna.

Articolo 30 .Osservatorio dello Stato sulla violenza sulla donna

1) Sarà costituito l’Osservatorio dello Stato sulla violenza sulla donna come organo

collegato al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, e che sarà incaricato

dell’assistenza della valutazione , della collaborazione istituzionale, dell’elaborazione

del rapporto e dello studio così come di dare segnalazione nel campo della violenza di

genere. Questi rapporti, studi e segnalazioni considereranno, in particolare, la situazione

speciale delle donne maggiormente esposte alla violenza di genere o che abbiano grandi

difficoltà ad accedere ai servizi. In ogni caso le informazioni contenute in questi

rapporti, studi e segnalazioni saranno consegnati separatamente per sesso.

2) L’Osservatorio dello Stato sulla violenza sulla donna consegnerà un rapporto ogni

anno al Governatore ed alle Comunità Autonome. Il rapporto sarà sulla valutazione

della violenza sulla donna nei termini cui si riferisce l’articolo 1 della presente Legge,

definendo le tipologie penali che saranno state applicate e l’efficacia delle misure

adottate per proteggere le vittime. Il rapporto rileverà anche le necessità di riforma

 

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legale al fine di garantire che l’applicazione delle misure di protezione adottate assicuri

alle donne il più alto livello di tutela.

3) Si definirà, con delle norme. il sistema di funzionamento e la composizione

dell'Osservatorio garantendo, in ogni circostanza, la partecipazione delle Comunità

Autonome, degli organismi locali, degli operatori sociali, delle associazioni di

consumatori, delle organizzazioni che siano inseriti in tutto il territorio dello Stato così

come le organizzazioni patronali più rappresentative.

Articolo 31. Forze e copi di Scurezza.

1) Il Governo costituirà, all’interno delle forze e dei c corpi di Sicurezza, unità

specializzate nella prevenzione della violenza di genere e nel controllo del

funzionamento delle misure giudiziarie adottate.

2) Per accrescere l’efficacia della protezione delle vittime, il Governo promuoverà le

azioni necessarie affinché le polizie locali, nell’ambito della loro collaborazione con le

forze e corpi di sicurezza dello Stato, cooperino per assicurare l’applicazione delle

misure adottate dagli organi giuridici se queste ultime figurino tra le misure previste da

questa Legge o dall’articolo 544 bis della Legge di procedura penale o dall’articolo 57

del Codice Penale.

3) L’azione delle Forze e dei Corpi di Sicurezza dovranno tenere conto del Protocollo

d’attuazione delle Forze e dei Corpi di Sicurezza e di Cordinamento con gli Organi

Giudiziari per la prevenzione della violenza domestica e di genere.

4) Le disposizioni di quest’articolo saranno applicabili nelle Comunità Autonome che

dispongono di corpi di polizia che esercitano funzioni di protezione delle persone e dei

beni, così come il mantenimento dell’ordine pubblico sul territorio dell’Autonomia,

nelle norme previste dal loro Statuto della Legge Organica 2/12986, del 13 marzo,

relative alla Forze ed ai Corpi di Sicurezza e nelle leggi di polizia, tutto ciò al fine

d’accrescere l’efficacia della protezione delle vittime.

Articolo 32. Programmi di collaborazione

1) I poteri pubblici elaboreranno programmi di collaborazione che garantiscano

l’attivazione delle loro azioni nel campo della prevenzione, dell’assistenza e della

ricerca degli atti di violenza di genere, che dovranno fanno partecipi le Amministrazione

sanitarie, l’Amministrazione della Giustizia, le Forze e dei Corpi di Sicurezza i servizi

sociali e gli organismi per l’uguaglianza

2) Nell’ambito di questi programmi. saranno articolati dei protocolli d’azione per

determinare le procedure che assicurino un’azione globale ed integrale delle differenti

Amministrazioni e i servizi interessati e che garantiscano l’attività probatoria nelle

procedure aperte.

3) Le Amministrazioni competenti in materia sanitaria promuoveranno l’applicazione, la

realizzazione permanente e la diffusione dei protocolli contenenti norme unitarie

d’azione sanitaria, sia nel dominio pubblico sia privato, e particolarmente del protocollo

approvato dal Consiglio In territoriale del Sistema Nazionale della Salute

I protocolli, oltre che a riferirsi ai procedimenti che seguono, faranno speciale

riferimento alle Amministrazioni di Giustizia in quei casi in cui esista un riscontro o un

sospetto fondato di danni fisici o psichici dovuti a queste aggressioni o abusi.

 

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4) Negli eventi previsti in questo articola si considererà specialmente la situazione delle

donne che, a causa delle loro circostanze personali e sociali, potrebbero avere un

maggior rischio di subire la violenza di genere o trovare maggiori difficoltà ad accedere

ai servizi previsti da questa Legge, come donne appartenenti a minoranze, immigrate,

coloro che si trovano in situazione d’esclusione sociale o donne con handicap.

TITOLO IV

Tutela penale

Articolo 33. Sospensioni delle pene

Il paragrado due del comma 1.6 dell’articolo 83 del Codice Penale, secondo la

stesura dalla Legge Organica 15/3003. è ormai redatta nel seguente modo:

“Se si tratta di reati legati alla violenza di genere, il Giudice o il tribunale

subordinerà, in ogni circostanza, la sospensione al rispetto degli obblighi previsti

nelle regole 1,2 di questo comma”

Articolo 34. Effettuazione di reati durante il periodo della sospensione della pena

Il comma 3 dell’articolo 84 del Codice Penale, secondo la stesura dalla

Legge Organica 15/3003. è ormai redatta nel seguente modo:

“Nel caso in cui la pena sospesa rappresentasse una reclusione a causa

di reati legati alla violenza di genere, la mancanza di rispetto da parte del reo del

reo degli obblighi e dei doveri previsti dalle regole 1° 2° e 5° del comma 1 dello

articolo 83, determinerà la revoca della sospensione dell’esecuzione della

pena”

Articolo 35 . Sostituzione delle pene

Il paragrafo 3 del comma 1° dell’articolo 88 del Codice Penale secondo la stesura dalla

Legge Organica 15/3003. è ormai redatta nel seguente modo:

“Nel caso in cui il pervenuto sia stato condannato per un reato legato alla

violenza di genere, la pena della prigione non potrà essere rimpiazzata da

lavori a beneficio della comunità: in questo caso il Giudice o il tribunale

imporrà, oltre all’applicazione di programmi specifici di rieducazione e del

trattamento psicologico, il rispetto degli obblighi e dei doveri previsti dalle

regole 1 e 2 del comma 1° dell’articolo 83 del Codice Penale”

Articolo 36. Protezione contro le lesioni

L’articolo 148 del Codice Penale. è modificato ed ha seguente stesura:

“ Le lesioni previste dal comma 1° dell’articolo precedente, potranno essere

 

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essere gravate da una pena detentiva variante da due a cinque anni in funzione al

esito causato o al rischio prodotto:

1) Se, durante l’aggressione, si sono utilizzate armi, strumenti, oggetti, mezzi, metodi o

forme concretamente pericolose per la vita o la salute fisica e psichica della persona

colpita.

2) Se ci sono state accanimento o perfidia.

3) Se la vittima ha meno di dodici anni o è persona incappa.

4) Se la vittima è o era la moglie o una donna che è od era legata in relazione affettiva

analoga, anche sena comprendere la coabitazione.

5) Se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che abita con il convenuto”

Articolo 37. Protezione contro i maltrattamenti

1) L’articolo 153 del Codice Penale è ora redatto nel modo seguente:

2) “Chi causi, con qualunque mezzo o metodo, un danno psichico o una lesione non

definita come delitto in questo Codice, o che colpisca maltratti altri senza causare

lesioni sapendo che la vittima è o è stata moglie, o donna che sia o sia stata legata

a lui da un’analoga relazione affettiva, anche senza convivenza., o una persona

particolarmente vulnerabile che abiti con l’autore sarà passibile di una pena di

detenzione da sei mesi ad un anno o di lavori da effettuare a beneficio delle

comunità da trenta od ottanta giorni. In tutti i casi, sarà passibile del ritiro del

porto d’armi da uno a tre anni. Se il Giudice del Tribunale stima che sia

l’interesse del minore o dell’incapace all’interdizione dell’esercizio della patria

potestas, la tutela, la custodia o l’accoglienza per un periodo massimo di cinque

anni.

3) Se la vittima del reato descritto nel comma precedente è una delle persone cui ci

si riferisce nell’articolo 173. 2 all’eccezione delle persone indicate nel comma

precedente, l’autore sarà passibile di una pena detentiva da tre mesi ad un anno o

a lavori a beneficio della comunità da 30 a 80 giorni. In ogni caso se il Giudice

del Tribunale stima che sia l’interesse del minore o dell’incapace all’interdizione

dell’esercizio della patria potestas, la tutela, la custodia o l’accoglienza per un

periodo da uno a tre anni.

4) Nonostante ciò che è previsto nei comma precedenti, il tribunale potrà imporre la

pena di grado inferiore a condizione di giustificarla nel giudizio, dopo avere

tenuto conto delle circostanze personali dell’autore e delle circostanze che si

erano venute a creare durante i fatti”

Articolo39. Protezione contro le minacce

Il contenuto attuale dell’articolo 172 del Codice Penale diventa il comma 1° al quale si

aggiunge un comma 2 redatto nel seguente modo:

“2 Colui che esercita una minaccia leggera verso colei che è o è stata moglie, o

donna che sia o sia stata legata a lui da un’analoga relazione affettiva, anche senza

convivenza., sarà passibile ad una condanna che va da sei mesi ad un anno od a

lavori a beneficio della comunità che va da 30 a 80 giorni. In ogni caso se il

Giudice del Tribunale stima che sia l’interesse del minore o dell’incapace

 

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all’interdizione dell’esercizio della patria potestas, la tutela, la custodia o

l’accoglienza per un periodo massimo di cinque anni

Una pena uguale sarà imposta a chi fa minacce leggere verso una persona

particolarmente vulnerabile che vive con l’autore.

La pena prevista sarà imposta al massimo se il reato è commesso davanti ad un

minore o si produce nel domicilio comune, o al domicilio della vittima,

spaventandola.

Nonostante ciò che è previsto nei comma precedenti, il tribunale potrà imporre la

pena di grado inferiore a condizione di giustificarla nel giudizio, dopo avere tenuto

conto delle circostanze personali dell’autore e delle circostanze che si erano venute

a creare durante i fatti”

Articolo 40.. La mancata esecuzione della pena

L’articolo 468 del Codice Penale è modificato e prende la seguente forma:

1) Coloro che non eseguiranno la pena, misura di sicurezza,

imprigionamento, arresti domiciliari saranno passibili di una pena di

prigione da sei mesi ad un anno, se erano privati della libertà e di una pena

pecuniaria.

2) La pena di prigione da sei mesi ad un anno sarà imposta, in tutte le

circostanze, a coloro che non eseguiranno le pene previste dall’articolo 48

del Codice Penale o arresti domiciliari saranno passibili di una pena della

stessa natura che è imposta dalle procedure criminali in cui le vittime siano

una delle persone alle quali fa riferimento l’articolo 173.2”

Articolo 41 Protezione contro le ingiurie minori

L’articolo 620 del Codice Penale è ora redatto nel modo seguente:

“ Una pena da dieci a venti giorni sarà imposta a chi:

1) Coloro che esercitano su altri una minaccia leggera con armi o altri oggetti

pericolosi o che portino in una rissa, salvo casi di legittima difesa, caso che non

costituisce reato.

2) Coloro i quali impongono ad altri, una minaccia, un oltraggio o un’ingiuria

ingiusta e di carattere leggero a patto che siano non costituiscano un reato I fatti

descritti nei due comma precedenti non potranno essere oggetto d’incriminazione

se non attraverso una denuncia della persona offesa o del suo rappresentante

legale.

Nel caso del comma 2 di quest’articolo, se la persona offesa è una di coloro cui

fa riferimento l’articolo173.2, la pena comprenderà l’arresto domiciliare

dell’autore durante quattro od otto giorni, sempre in un domicilio differente da

quello della vittima o la realizzazione di lavori a favore delle comunità da cinque

ad otto giorni. In questo caso la denuncia indicata nel paragrafo precedente di

questo articolo non sarà esigibile tranne il procedimento d’oltraggi”

 

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Articolo 42..Amministrazione penitenziaria

1) L’Amministrazione penitenziaria attuerà programmi specifici destinati agli

interessati condannati per i reati legati alla violenza di genere.

2) Le Commissioni di trattamento valuteranno la concessione di permessi e

della libertà condizionata, l’andamento dei programmi specifici, il

proseguimento ed i benefici di questi programmi specifici da parte dei detenuti

ai quali si fa riferimento nel comma precedente.

TITOLO V

Tutela legale

Articolo 43: Organizzazione territoriale

S’aggiunge un articolo 87bis alla Legge Organica 6/1985, del 1° giugno, del Potere

Giudiziario, con la stesura seguente:

1) “In ogni compartimento amministrativo ci sarà uno più Tribunale della Violenza

sulla Donna con sede nei loro capoluoghi e che avranno giurisdizione su tutto il loro

territorio. Saranno designati dai municipi della loro sede.

2) Nonostante ciò che procede, sarà possibile stabilire, eccezionalmente, dei Tribunali

della Violenza sulla Donna che estenderanno la loro giurisdizione su due o più

compartimenti della stessa provincia.

3) Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario potrà decidere, dopo aver ricevuto il

.

rapporto delle Assemblee Generali dei Magistrati che, nelle circostanze in cui le

circoscrizioni o il carico di lavoro esistenti lo raccomandino, le competenze indicate

nell’arti 87 ter di questa Legge Organica saranno trattati da uno dei Tribunali di Prima

Istanza e d’Istruzione o in casi eccezionali, da una Corte d’Istruzione stabilendo che in

questo caso che uno solo di questi organi s’interesserà d’ogni incombenza del

compartimento giudiziario.

4) Nei compartimenti giudiziari che si competano in un solo Tribunale di Prima

Istanza ed Istruzione, e sarà questo che s’occuperà delle competenze alle quali fa

riferimento l’articolo 87 ter di questa legge.”

Articolo 44. Competenza

La Legge Organica 6/1985 del 1° luglio, relativa al potere giudiziario è

completata dalla seguente aggiunta:

“I Tribunali della Violenza sulla Donna si occuperanno, nell’ordine penale, in

conformità con le procedure e ricorsi previsti dalla Legge di Procedura Criminale, dei

seguenti casi:

a. L’istruzione delle procedure che puntano mirano ad esigere alla responsabilità

penale per i reati citati nei titoli del Codice Penale relativi all’omicidio, all’aborto, alle

lesioni, alle lesioni al feto, ai reati contro la libertà, contro l’integrità morale, contro la

libertà e l’integrità sessuale o ad ogni altro reato compiuto con violenza ed

intimazione, a condizione che siano stati commessi contro colei che è o è stata moglie,

 

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o donna che sia o sia stata legata a lui da un’analoga relazione affettiva, anche senza

convivenza., così come i reati commessi contro i discendenti, propri della moglie e

della convivente, o contro minori che abitino con il colpevole o che siano sotto

l’autorità, tutela, le cure o in custodia di fatto della moglie o della convivente, quanto

si è egualmente avuto un atto di violenza di genere.

b. Le istruzioni delle procedure mirano a contestare la responsabilità penale per ogni

reato commesso contro i doveri e gli obblighi familiari quando la vittima è una delle

persone indicate nel comma precedente.

c. La consegna degli ordini de protezione delle vittime senza pregiudizio delle

competenze attribuite al Giudice di custodia

d. . La valutazione e la sentenza sulle colpe contenute nel 1° e II titolo del Libro III

del Codice Penale, quando la vittima sia una delle persone indicate alla lettera di

questa sessione

2.I Tribunali della Violenza sulla Donna potranno trattare nell’ordine civile, sempre in

conformità con le procedure ed i ricorsi previsti nella Legge di Procedura Civile, delle

seguenti mansioni:

a) Negli affari di discendenza, maternità e paternità,

b) Affari d’annullamento del matrimonio, separazione e divorzio.

c) Affari che abbiano attinenza alle relazioni paterno filiali.

d) Gli affari che abbiano per oggetto l’adozione o la modificazione delle misure di

discendenza familiare.

e) Affari che abbiano che vertano esclusivamente la custodia dei bambini e bambine,

dei minori, o degli elementi reclamati da un genitore contro l’altro in nome dei gigli e

delle figlie minori.

f) Gli affari che siano in relazione con la necessità d’assenso nell’adozione.

g) Gli affari che abbiano per oggetto l’opposizione alle risoluzioni amministrative in

materia di protezione dei minori.

3. I Tribunali della Violenza sulla Donna avranno competenza esclusiva nell’ordine

civile se le seguenti condizioni in modo simultaneo:

a) Se si tratta di una procedura civile che ha per oggetto una delle materie indicate al

punto 2 di quest’articolo.

b) Se una delle parti della procedura civile sia vittima di atti di violenza di genere nei

termini in cui fa riferimento il paragrafo 1 del presente articolo.

c) Che una delle parti del processo civile sia imputata come autore, istigatore o

coadiutore di atti di violenza di genere.

d) Quando sono state intraprese azioni legali davanti al Giudice del Tribunale della

Violenza sulla Donna per cause di reato o di una colpa in conseguenza di atti di

violenza di genere verso la donna, o si sia adottata un’ordinanza di protezione per una

vittima di violenza di genere.

4. Se il Giudice stima che gli atti che sono stati portati a sua conoscenza non costituiscono

manifestatamene l’espressione di una violenza di genere, potrà rifiutare la

presentazione e rimetterla all’organo giuridico di competenza.

5 In tutti questi casi la mediazione è vietata.”

 

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Articolo 45. Ricorso in materia civile.

Si aggiunge all’articolo della Legge Organica 6/1985, del 1° luglio, sul potere

giudiziario la seguente dicitura,

“ Dei ricorsi che saranno stabiliti dalla legge contro le risoluzioni in materia penale

stabiliti dai Tribunali provinciali della violenza contro la donna. Per facilitare la

conoscenza di questi ricorsi tenendo conto del numero dei documenti esistenti, sarà

necessario indicare una o più sezione conformante all’articolo 98 della Legge

Organica citata. Quest’indicazione si estendere ai casi in cui la Corte provinciale sarà

incaricata del giudizio di prima istanza dei casi istruiti dai Tribunali provinciali della

violenza contro la donna.”

Articolo 46. Ricorsi in materia civile.

Si aggiunge all’articolo della Legge Organica 6/1985, del 1° luglio, sul potere

giudiziario la seguente dicitura:

“Le Corti provinciali avranno competenze anche sui ricorsi che stabilirà. la legge

contro le in materia civile dai Tribunali provinciali della violenza contro la donna Per

facilitare la conoscenza di questi ricorsi, tenendo conto del gran numero dei documenti

esistenti, sarà necessario indicare una o più sezione conformemente all’articolo 98

della Legge Organica citata.”

Articolo 47. Formazione

Il Governo, Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, le Comunità Autonome,

nell’ambito delle loro rispettive competenze, garantiranno una formazione specifica in

materia d’eguaglianza e non-discriminazione per ragioni di sesso e sulla violenza di

genere nei corsi di formazione, dei Giudici, Magistrati, Segretari Giudiziari, Forze e

Corpi di Sicurezza e Medici Forensi. In ogni caso, s’introdurrà, la nozione di handicap

delle vittime nei corsi di formazione antecedenti.

Articolo 48. Giurisdizione dei Tribunali di Prima Istanza

Il comma 1° dell’articolo 4 della legge 38/1988. del 28 dicembre, sul Territorio e

Piano Giudiziario, è modificato come segue:

1) “I Tribunali di Prima Istanza ed Istruzione e nei Tribunali della violenza contro la

donna hanno giurisdizione nell’area del rispettivo territorio amministrativo.

Nonostante ciò che precede e in funzione delle circostanze geografiche, d’ubicazione e

di popolazione, potranno essere creati Tribunali di Prima Istanza della violenza contro

la donna che copriranno più di un distretto giuridico.”

Articolo 49. Sede dei Tribunali di Prima Istanza

 

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L’articolo 9 della legge 38/1988. del 28 dicembre, sul Territorio e Piano

Giudiziario, è modificato come segue:

“I Tribunali di Prima Istanza ed Istruzione e nei Tribunali della violenza contro la

donna hanno sede nella capitale del territorio amministrativo”

Articolo 50. Organizzazione dei Tribunali della violenza contro la donna

La legge 38/1988. del 28 dicembre, sul Territorio e Piano Giudiziario, è

modificato dall’aggiunta dell’articolo 15 bis compilato nel modo seguente:

1) “L’organizzazione iniziale dei Tribunali della violenza contro la donna sarà quello

stabilito dall’annesso XII di questa Legge.

2) La realizzazione dell’organizzazione iniziale è quella che sarà sviluppata dal

Decreto Reale in conformità di quanto stabilito nell’articolo 20 di questa Legge e

conformemente ai seguenti criteri:

a) Si potranno creare Tribunali della violenza contro la donna nei territori giuridici

dove il carico di lavoro lo richiede, nei territori giuridici dove la quantità dei casi ne

giustifichi lo sviluppo e rende necessaria la creazione, si potranno trasformare alcuni

Tribunali di Prima Istanza ed Istruzione in Tribunali della violenza contro la donna

Nello stesso modo, quando si considera che non sia necessario, tenuto conto del

carico di lavoro, creare un organo giudiziario specifico, sarà deciso che, nel caso in

cui vi siano diversi, o di Prima Istanza ed Istruzione in Tribunali della violenza

contro la donna.

c) Nello stesso modo, se si considera, tenuto conto del carico di lavoro, che non è

necessario un nuovo organo giudiziario specifico, sarà deciso che i Tribunali di

Prima Istanza o d’Istruzione, se n’esistono diversi, delibereranno sulle questioni di

violenza contro le donne, nei termini dell’articolo 1° della Legge Organica Relativa

Alle Misure di Protezione Integrale contro la Violenza di Genere, in modo esclusivo

con il resto delle materie corrispondenti alla giurisdizione penale o civile, secondo la

natura dell’organo in questione.

3 I magistrati presteranno servizio nei Tribunali della violenza contro la donna che

avranno la loro sede nella capitale della provincia e gli altri Tribunali che saranno

stabiliti dall’annesso XII di questa Legge.

Articolo 51 Cariche svolte dai Magistrati

Il comma 3 dell’articolo 21 della Legge 38/1988, del 28 dicembre, Territorio e

Piano Giudiziario, è modificato dall’aggiunta dell’articolo 15 bis compilato nel modo

seguente:

“ 2 Il Ministro della Giustizia potrà decidere che i Tribunali di prima istanza e

d’Istruzione ed i Tribunali della violenza contro la donna siano serviti da magistrati a

condizione che siano stabiliti in un distretto giudiziario di più di 150.000 abitanti e che il

volume degli incarichi di loro competenza lo esiga.”

 

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Articoli 52 Costituzione dei Tribunali

Si aggiunge un nuovo articolo 46 ter della Legge 38/1988, del 28 dicembre,

Territorio e Piano Giudiziario con la seguente stesura:

1) . Il Governo, nell’ambito della Legge del Bilancio dello Stato, ascoltato il parere del

Consiglio Generale del Potere dello Stato e l’Autorità Autonoma interessata,

procederà, in modo scaglionato e mediante un Decreto Reale, alla costituzione e

trasformazione dei Tribunali di Prima Istanza e d’Istruzione per assicurare l’efficacia

totale dell’organizzazione dei Tribunali della violenza contro la donna.

2) Se le Comunità Autonome non eleggeranno la sede del Tribunale della violenza

contro la donna, questo s’intenderà situato in quei comuni che si stabiliscono

nell’annesso XIII di questa Legge”

Articolo 53 Notifica delle sentenze emesse dai Tribunali

Si aggiunge un nuovo paragrafo all’articolo 160 della Legge di Istruzione

Criminale con la seguente stesura:

“Se l’istruzione della causa è di competenza di un Tribunale della violenza contro la

donna, la sentenza sarà trasmessa immediatamente a quest’ultimo indicando se è o non è

senza appello”

Articolo 54 Direttive in caso di processi rapidi .

Si aggiunge l’articolo 779 bis, la cui stesura è la seguente:

1) “Se la competenza appartiene al Tribunale della violenza contro la donna, le

misure e le risoluzioni indicate dagli articoli precedenti dovranno essere praticate ed

adottate durante le ore d’udienza.

2) La Polizia giudiziaria dovrà effettuare le citazioni alle quali fa riferimento

l’articolo 796, al Tribunale della violenza contro la donna nel primo giorno che

sono fissati per via regolamentare

3) Per eseguire le succitate citazioni, la Polizia giudiziaria fisserà il giorno e l’ira

della comparizione in coordinazione con il Tribunale della violenza contro la

donna. A tale effetto il Consiglio Generale del Potere Giudiziario stabilirà gli

opportuni regolamenti”

Articolo 55. Notifiche delle sentenze emmesse dal Tribunale Penale

La legge 789 della Legge di Procedura Penale è modificata con l’aggiunta di

un comma redatto nel modo seguente:

“Se l’istruzione della causa è di competenza di un Tribunale della violenza contro la

donna, la sentenza sarà trasmessa immediatamente a quest’ultimo indicando se è o

non è senza appello. Si trasmetterà a quest’ultimo anche la dichiarazione di sentenza

di primo e di secondo grado se questo revoca l’insieme o una parte della sentenza

precedentemente pronunciata.”

 

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Articolo 56. Direttive in caso di processi rapidi in materia d’inosservanza

L’articolo 962 della Legge di Procedura penale è modificato con l’aggiunta

di un comma redatto nel modo seguente:

“5. Nel caso in cui la competenza a deliberare fosse del Tribunale della violenza

contro la donna, la Polizia Giudiziaria dovrà effettuare le citazioni alle quali fa

riferimento quest’articolo il primo giorno feriale possibile al Tribunale della

violenza contro la donna : Per realizzare le citazione succitate la Polizia giudiziaria

il giorno e l’ora della comparizione in coordinazione con il Tribunale della violenza

contro la donna.

A questo effetto il Consiglio Generale del Potere Giudiziario A tale effetto, il

Consiglio Generale del Potere Giudiziario stabilirà gli opportuni regolamenti”

CAPITOLO II

Norme di procedura civile

Articolo 57. Perdita della competenza oggettiva quando si producono atti di

violenza contro la donna.

Le legge di procedura civile 100, del 7 febbraio, è modificata con l’aggiunta di un

comma redatto nel modo seguente:

“Articolo 49 bis, perdita della competenza quando si producono atti di violenza

contro la donna.

1) Quando un Giudice, deliberando in prima istanza su una procedura civile, viene a

conoscenza dell’attuazione d’uno dei reati di violenza definiti all’articolo 1 della

Legge Organica relativa alle Misure di Protezione Integrale contro la Violenza di

Genere, che abbia dato luogo all’inizio di un processo penale o ad un ordine di

protezione, dopo avere verificato l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 3

dell'articolo 87 ter della legge Organica del Potere Giudiziario, questo Giudice dovrà

respingere la sua competenza e trasmettere la pratica così com’è al Giudice di

violenza contro la donna che sarà competente salvo che sia iniziato il processo orale.

2) Quando un Giudice che, deliberando in prima istanza su un procedura civile,

viene a conoscenza dell’attuazione d’uno dei reati di violenza, che non ha dato luogo

ad una procedura penale e neppure all’emmissione di un’ordinanza di protezione,

dopo avere verificato l’esistenza delle condizioni l’esistenza delle condizioni

previste al paragrafo 3 dell'articolo 87 ter della legge Organica del Potere

Giudiziario, questo Giudice deve citare immediatamente le parti perché compaiano

davanti al Pubblico Ministero nelle ventiquattro ore seguenti affinché quest’ultimo

prenda conoscenza di tutte le informazioni opportune sui fatti accaduti. Il Pubblico

Ministero dovrà decidere immediatamente, secondo la causa, se conviene denunciare

 

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nelle ventiquattro ore seguenti, gli atti di violenza di genere o chiedere un’ordinanza

di protezione al Tribunale della violenza contro la donna che sarà competente. In

questo caso sarà presentata una denuncia o sarà richiesta un’ordinanza di protezione.

Il Pubblico Ministero dovrà trasmettere una copia della denuncia o dell’ordinanza di

protezione al Tribunale della violenza contro la donna che sarà competente in

materia della violenza contro la donna.. Nel caso in cui sia stata presentata una

denuncia o richiesta un’ordinanza di protezione, il Pubblico Ministero dovrà

consegnare copia della denuncia o dell’ordinanza al Tribunale, il quale continuerà ad

interessarsi del caso finche il Giudice competente in materia di violenza contro la

donna gli presenti un’eventuale dichiarazione di competenza.

3) Quanto un Giudice di violenza contro la donna, deliberando su una causa di

violenza di genere viene a conoscenza dell’esistenza di una procedura civile e

riscontra l’esistenza delle condizione di cui al paragrafo 3 dell‘articolo 87 te della

Legge organica del potere Giudiziario, presenterà una declinatoria di competenza.

4) Nei casi previsto dal comma 1 e 2 di quest’articolo,. Il Tribunale Civile

trasmetterà il fascicolo al Tribunale della violenza contro la donna senza che siano

applicate le disposizioni dell’articolo 48.3 della Legge di Procedura Civile. Da quel

momento, le parti dovranno comparire davanti all’organismo citato.

Le altre norme di questa sezione non saranno applicate e non sarà ammessa nessuna

dichiaratoria. Le parti che desiderano fare valere la competenza del Tribunale della

violenza contro la donna dovranno presentare l’attestato di una risoluzione del

Tribunale al quale fa riferimento il paragrafo finale dell’articolo precedente.

5) I Tribunali della violenza contro la donna eserciteranno le loro competenze in

materia civile in modo esclusivo e sempre in conformità alle procedure ed i ricorsi

previsti dalla Legge di Procedura Civile.”

CAPITOLO III

Norme di procedura penale

Articolo 58: Competenze d’ordine penale

L’articolo 14 della Legge di procedura penale è modificato e redatto nel

seguente modo:

“ A parte le cause che la Costituzione e le Leggi che attribuiscono espressamente ed

elusivamente a determinati Giudici e Tribunali, la competenza spetta a:

1) Al Giudice d’istruzione per quanto riguarda la competenza e la sentenza delle

procedure di trasgressione, sempre che la competenza spetti al Giudice della

violenza contro la donna a cui fa riferimento il comma 5 di questo titolo.

Al Giudice di pace del luogo in cui tali violenze sono avvenute, che delibererà

sulle cause citate negli articoli 626,630,632 e 633 del Codice Penale. I Giudici di

pace dei luoghi in cui tali violenze sono avvenute, delibereranno sulle cause

risultati dalle sentenze citate nell’articolo 620.1 e 2 del Codice Penale, salvo che la

persona offesa sia una ai quali fa riferimento l’articolo 173.2 dello stesso Codice.

 

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3) Al Giudice Penale del distretto amministrativo dove il reato è stato commesso

il reato per la deliberazione ed il processo delle cause derivanti da reati per i quali

la legge prevede una pena detentiva della durata che non sia maggiore di cinque

anni o ad una multa di qualunque ammontare oppure ad ogni una pena d’altra

natura, che sia unica, congiunta o alternativa, a condizione che la loro durata non

sia superiore a dieci anni, così come per le colpe ed incidenti imputabili agli autori

dei reati o ad altre persone, se l’esecuzione del reato o la sua prova è legata a

questi ultime. Oppure, a secondo dei casi, al Giudice della violenza contro la

donna o ad un Giudice Penale centrale nell’ambito che gli è proprio, senza

pregiudicare la competenza del Giudice d’Istruzione di Custodia del luogo dove

sono stati commessi i reati per mettere in atto sentenze in conformità, o al Giudice

della violenza contro la donna competente, nei termini stabiliti dall’artico 801.

4) Al Tribunale di Giustizia Provinciale del distretto amministrativo dove il reato

è stato commesso, oppure – secondo il caso - al Tribunale della violenza contro la

donna oppure al Tribunale superiore di Giustizia Provinciale2 corrispondente al

distretto amministrativo del Tribunale della violenza contro la donna oppure al

Tribunale Penale 3 del Tribunale di Giustizia

5) Al Tribunale della violenza contro la donna che sarà competente per le

seguenti materie, conformemente alle procedure previste in questa legge:

a) L’istruzione delle procedure mirate ad accertare la responsabilità penale per i

reati citati nei titoli del Codice penale relativi all’omicidio, all’aborto, alle

lesioni, alle lesioni al feto, ai reati contro la libertà, contro l’integrità morale,

contro la libertà e l’integrità sessuale o ad ogni altro reato compiuto con violenza

ed intimazione, a condizione che siano stati commessi contro colei che è o è stata

moglie, o donna che sia o sia stata legata a lui da un’analoga relazione affettiva,

anche senza convivenza., così come i reati commessi contro i discendenti, propri

della moglie e della convivente, o contro minori che abitino con il colpevole o

che siano sotto l’autorità, tutela, le cure o in custodia di fatto della moglie o della

convivente, quanto si è egualmente avuto un atto di violenza di genere.

b) Dell’istruzione del processo per accertare la responsabilità penale del per

qualunque reato commesso contro i doveri e gli obblighi familiari quando la

vittima è una delle persone indicate nel comma precedente.

c) L’adozione del corrispondente ordine di protezione delle vittime senza

pregiudizio delle competenze attribuite al Giudice di custodia

d) La valutazione e la sentenza sulle colpe contenute nel 1° e II titolo del Libro

III del Codice Penale, quando la vittima sia una delle persone indicate alla lettera

di questa sessione.

Articolo59 Competenza territoriale

Le Legge d’Istruzione Legale, 17 bis, è modificata con l’aggiunta

dell’articolo 15 bis, redatto nel modo seguente:

“Nel caso in cui si tratti di alcuni dei delitti o colpe la cui istruzione o

valutazione sia in relazione con il Giudice della violenza sulla donna, la

competenza territoriale sarà determinata dal luogo di domicilio della vittima,

2 Audiencia provincial (NDT)

3 Sala de lo Penal dell’Audiencia national

 

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senza pregiudizio dell’adozione d’ordine di protezione, o di misure urgenti

dell’articolo 13 della presente Legge che potrebbe adottare il Giudice del luogo

dove il reato è stato commesso”.

Articolo 60 Competenza per collegamento

Le Legge d’Istruzione Legale, è modificata con l’aggiunta dell’articolo 17

bis, redatto nel modo seguente:

“ La compensa del Tribunale di Violenza sulla Donna si estenderà

all’istruzione ed alla conoscenza dei delitti e delle colpe collegati sempre che il

collegamento abbia la sua origine dalle eventualità previste nei numeri 3 4

dell’articolo 17 della presente legge.

CAPITOLO IV

Mezzi giudiziari di protezione e sicurezza delle vittime

Articolo 61 Disposizioni generali

1) I mezzi di protezione e sicurezza previste nel presente capitolo saranno

compatibili con qualsiasi mezzo cautelare e di garanzia che si possono adottare nei

processi civili e penali.

2) In tutti i procedimenti relativi alla violenza di genere, il Giudice competente,

d’ufficio o d’istanza delle vittime, dei loro figli e figlie, delle persone che

convivono con loro o si trovino soggette alla loro custodia; il Pubblico Ministro,

o l’Amministrazione da cui dipendono i servizi d’attenzione alle vittime dovranno

pronunciarsi in tutti i casi sulla pertinenza dell’adozione delle misure cautelari e di

garanzia contemplate in questo capitolo, determinandone la scadenza e, quindi, si

procederà alla sua assunzione

Articolo 62 . Ordine di protezione

1) Negli adempimenti e nei procedimenti relativi alla violenza di genere si

proteggerà l’intimità delle vittime; specialmente i loro dati personali, quelli dei

loro figli, o di qualunque altra persona che sia sotto la loro custodia.

2) I Giudici competenti potranno accordare, d’ufficio o su istanza di parte che le

sedute si svolgano a porte chiuse e che gli adempimenti siano riservati.

Articolo 64 . Misure d’uscita e allontanamento dal domicilio e della sospensione

delle comunicazioni.

1) Il Giudice potrà ordinare l’allontanamento obbligatorio del colpevole per

violenza di genere in caso sia stato un convivente o che l’unità familiare abbia

residenza nello stesso domicilio, così come proibire di tornare al medesimo

 

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2) Il Giudice, in via eccezionale, potrà autorizzare che la persona protetta si

accordi con una società o agenzia pubblica, per la permuta dell’abitazione

familiare durante il tempo e alle condizioni determinate.

3) Il Giudice potrà vietare al colpevole che si avvicini alla persona protetta, il che

gli impedisce d’accostarsi alla stessa in qualunque posto si trovi, così come

avvicinarsi al suo domicilio, al suo posto di lavoro o a qualunque altro luogo

frequentato dalla vittima.

Si potrà predisporre l’utilizzazione di strumenti dalla tecnologia adeguata per

verificare immediatamente l’inadempienza.

Il Giudice fisserà una distanza minima tra il colpevole e la persona protetta, che

non potrà essere ridotta sotto pena di incorrere a responsabilità penali.

4) La misura d’allontanamento potrà accordarsi con dell’indipendenza della

persona interessata o coloro che si desidera proteggere e abbiano abbandonato

preventivamente il poto.

5) Il Giudice potrà interdire al colpevole ogni tipo di comunicazione con la o le

persone che saranno indicate, sotto pena di incorrere a responsabilità penali.

6) Le misure alle quali si fa riferimento nei comma precedenti potranno essere

adottate in modo simultaneo o separato.

Articolo 65 Misure di sospensione della patria potestas o della custodia dei minori

Il Giudice potrà sospendere l’esercizio della patria potestas o della custodia

al colpevole di violenza di genere per quanto riguarda i minori implicati.

Articolo 67. Misure di sospensione della detenzione e del diritto del porto d’armi.

Per i reati legati alla violenza trattata in questa Legge Il Giudice potrà

ordinare la sospensione del permesso di detenzione e del porto d’armi con

l’obbligo di depositarle alle condizioni stabilite dai regolamenti in vigore.

Articolo 68 Garanzie per l’adozione di misure

Le misure restrittive dei diritti citate in questo capitolo devono essere prese

con un atto motivato che giustifichi il loro carattere adeguato e necessario e. in

ogni circostanza, con l’intervento del Pubblico Ministero e con il rispetto dei

principi del contraddittorio e della difesa.

Articolo 69. Mantenimento delle misure di protezione e di sicurezza

Le misure di cui tratta questo capitolo potranno essere mantenuto di là dalla

sentenza e durante la gestione degli eventuali ricorsi corrispondenti. In questo caso

il perdurare della misura deve essere registrato nella sentenza.

 

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CAPITOLO V

Il Pubblico Ministero

Articolo 70 Funzione del Pubblico Ministero contro la Violenza verso la Donna

E’ aggiunto Un articolo 18 quarter alla Legge 50/1981, del 30 dicembre, che

regola lo Statuto Organico del Pubblico Ministero, con la seguente redazione.

1) Il Procuratore Generale dello Stato nominerà, udito il parere del Consiglio di

Giustizia, come delegato, un Pubblico Ministero contro la violenza sulla Donna,

avente categoria di Magistrato d’Aula, che eserciterà le seguenti funzioni:

a) Applicare le misure descritte dall’articolo 5 dello Statuto Organico del

Ministero di Giustizia ed intervenire direttamente nelle procedure penali che il

Generale dello Stato stimerà particolarmente importanti per ciò che concerne i

reati per atti di violenza di genere citati nell’articolo 87 ter 1 della Legge

Organica del Potere Giudiziario.

b) Intervenire, su mandato del Procuratore Generale dello Stato, nei

procedimenti civili indicati nell’articolo 87 ter 2, della Legge Organica del

Potere Giudiziario.

c) Sovraintedere e coordinare le Sezioni contro la Violenza sulla Donna e

ricevere i loro rapporti, informando il Procuratore Capo dei Tribunali che

s’integrano tra loro.

d) Coordinare i criteri d’azione dei diversi Tribunali in materia di violenza di

genere, dando conoscenza al Procuratore Generale di Stato della formulazione

delle istruttorie corrispondenti.

e) Elaborare su base semestrale e presentare al Procuratore Generale dello Stato

un rapporto sulle procedure aperte e sulle azioni intraprese dal Ministero di

Giustizia, perché questo sia trasmesso alla Commissione dei Procuratori

d’Udienza del Tribunale Supremo ed al Consiglio dei Pubblici Ministeri.

2) Per la sua adeguata realizzazione si metterà a disposizione personale ausiliare

in maniera permanente e occasionale.

Articolo 71 Sezione contro la violenza verso la Donna

I paragrafi 2 e 3 del comma 1 dell’articolo 18 della Legge 50/19981, del 30

dicembre, che regola lo Statuto Organico del Ministero di Giustizia sono

rimpiazzati dal seguente testo:

“ Nel Tribunale Superiore Nazionale ed in ogni Corte dei Tribunali Superiori di

Giustizia, e nelle Corti provinciali, esisterà una Sezione dei Minori al quale si

delegheranno le facoltà e le funzioni che il ministero della Giustizia attribuisce

alla Legge Organica sulle Responsabilità dei Minori ad ogni Sezione contro la

Violenza verso la Donna di in ciascun Tribunale della Corse Superiore di Giustizia

e delle Corti Provinciale. A queste Sezioni saranno ascritti Giudici che

appartengono a specifici ruoli dando la preferenza a color